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Il Collegio Nazionale di Garanzia, secondo l'art. del Regolamento, è composto da 5 membri eletti dal Congresso Nazionale e costituisce l'Organo di Garanzia dell'attuazione del presente Regolamento. Il Collegio è competente a giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento. Avverso alle decisioni del Collegio Nazionale di Garanzia può essere presentato appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in ultima istanza. Possono essere eletti membri del Collegio Nazionale di Garanzia tutti i membri del Consiglio Nazionale giunti al termine del mandato anche in caso di superamento dei limiti d'età. Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da: |