Sezione 1
Appartenenza all'organizzazione giovanile - Diritto elettorale
Art. 1 - Soci
Forza Italia Giovani
per la Libertà è l'organizzazione giovanile del Movimento Politico
Forza Italia, di cui è struttura interna (art. 70 Statuto).
Ne fanno parte tutti i soci
del Movimento Politico Forza Italia di età compresa fra 14 e 28
anni (compiuti).
L'appartenenza
all'organizzazione giovanile comporta l'esercizio del diritto di
elettorato attivo e passivo con riferimento agli organi descritti
nel presente regolamento.
Secondo quanto previsto
dall'art. 6 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia, il
diritto di elettorato attivo (ovvero il diritto di voto) e il
diritto di elettorato passivo (ovvero il diritto di assumere cariche
elettive), si acquisiscono il primo trascorso tre mesi ed il secondo
trascorsi sei mesi dall'adesione.
Coloro che compiono il 28°
anno di età mentre ricoprono una carica elettiva, la mantengono
fino al termine del mandato.
Sezione 2
Gli organi e le funzioni
Art. 2 - Organi locali (Provincie
- Grandi Città)
A) Sono organi
Provinciali:
1) il Congresso Provinciale,
2) il Coordinatore Provinciale,
3) il Comitato Provinciale.
B) Sono organi della Grande
Città:
1) il Congresso della
Grande Città,
2) il Coordinatore della Grande Città,
3) il Comitato della Grande Città.
Art. 3 - Organi regionali
Sono organi
Regionali:
1) il Congresso Regionale,
2) il Coordinatore
Regionale,
3) il Comitato Regionale.
Art. 4 - Organi nazionali
Sono organi
Nazionali:
1) il Congresso Nazionale,
2) il Coordinatore Nazionale,
3) l'Ufficio di Coordinamento Nazionale,
4) il Consiglio Nazionale,
5) il Collegio Nazionale di Garanzia.
Art. 5 - Validità delle
delibere
Salvo che sia
diversamente disposto:
a) gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta dei
presenti con diritto di voto;
b) le assemblee e le
riunioni sono valide in prima convocazione se è presente almeno la
metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei partecipanti.
Capo 1 - Gli organi e le
funzioni locali
Art. 6 - Il livello locale
Provincie e Grandi
Città (art. 30 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia)
costituiscono il livello locale di base, in cui sono esercitati i
diritti di elettorato attivo e passivo.
Agli organi delle Grandi
Città è conferita competenza per ciò che riguarda le zone
comprese nell'aerea del comune della Grande Città.
Agli organi provinciali è
conferita competenza per ciò che riguarda le zone della Provincia
non comprese nel territorio della Grande Città.
Nei Collegi (come definiti
all'art. 30 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia), nei
Comuni e nelle Circoscrizioni comprese nelle Grande Città, le
funzioni organizzative sono attribuite a Delegati nominati, di
concerto con il Coordinatore Regionale, dal Coordinatore Provinciale
(per i Collegi e i Comuni) e dal Coordinatore di Grande Città (per
le Circoscrizioni).
Art. 7 - I Congressi
Provinciali e di Grande Città
Il Congresso
Provinciale/di Grande Città si svolge ogni due anni e:
a) elegge il Coordinatore Provinciale/di Grande Città
b) elegge i 15 membri del Comitato Provinciale/di Grande Città
Partecipano al Congresso
Provinciale/di Grande Città tutti i soci iscritti nella Provincia o
nella Grande Città.
Il Coordinatore che abbia
compiuto il 28° anno di età partecipa al Congresso con diritto di
voto.
Art. 8 - Il Coordinatore
Provinciale e di Grande Città
Il Coordinatore
Provinciale/di Grande Città è eletto dal Congresso.
Il Coordinatore
Provinciale/di Grande Città:
presiede e convoca il Comitato Provinciale/di Grande Città;
presenta annualmente la relazione politico-organizzativa al Comitato
Provinciale/di Grande Città;
è membro di diritto del Congresso Nazionale del Movimento
Giovanile.
Partecipa al Comitato del
Movimento Politico Forza Italia al livello territoriale
corrispondente.
Il Coordinatore nomina un
Esecutivo Provinciale/di Grande Città, composto dai Responsabili
dei principali settori (Scuola, Università, Occupazione,
Organizzazione, Tesoreria, etc.).
Art. 9 - Il Comitato
Provinciale e di Grande Città
Il Comitato
Provinciale e di Grande Città:
a) approva la relazione politica annuale del Coordinatore
Provinciale/di Grande Città;
b) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche
destinate all'attività politica locale, secondo il budget di spesa
predisposto dal Tesoriere Provinciale/di Grande Città, da
presentare per la approvazione definitiva, attraverso il Tesoriere
Nazionale del Movimento Giovanile all'Amministratore Nazionale del
Movimento Politico Forza Italia;
c) determina, sulla base dei deliberati Congressuali, le linee
politiche del Movimento.
È presieduto e convocato
dal Coordinatore Provinciale/di Grande Città.
È composto dal Coordinatore
Provinciale/di Grande Città e da 15 membri eletti dal Congresso.
Sono membri di diritto del
Comitato Provinciale/di Grande Città i soci eletti negli organismi
rappresentativi delle Scuole e delle Università della
Provincia/Grande Città di competenza.
I membri dell'Esecutivo
Provinciale/di Grande Città sono membri di diritto del Comitato.
Capo 2 - Gli organi e le
funzioni Regionali
Art. 10 - Il Congresso
Regionale
Il Congresso
Regionale ha luogo ogni due anni:
a) elegge 15 membri del Comitato Regionale
b) elegge il Coordinatore Regionale;
c) elegge la relativa quota dei delegati regionali al Congresso
Nazionale.
Partecipano al Congresso
Regionale i Coordinatori Provinciali e di Grande Città e i 15
membri dei Comitati Provinciali e di Grande Città della Regione,
eletti dai rispettivi Congressi.
Il Coordinatore uscente che
abbia compiuto il 28^ anno di età partecipa al Congresso con
diritto di voto.
Art. 11 - Il Coordinatore
Regionale
Il Coordinatore
Regionale:
presiede e convoca il Comitato Regionale;
promuove l'azione dei livelli locali;
presenta annualmente la relazione politico-organizzativa al Comitato
Regionale;
è membro di diritto del
Consiglio Nazionale del Movimento Giovanile.
Partecipa al Comitato
Regionale del Movimento Politico.
Il Coordinatore nomina un
Esecutivo Regionale composto dai Responsabili dei principali settori
(Scuola, Università, Occupazione, Organizzazione, Tesoreria, etc.).
Art. 12 - Il Comitato
Regionale
Consiglio Regionale:
a) approva la relazione politica annuale del Coordinatore Regionale;
b) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche
destinate alla attività politica regionale, secondo il budget di
spesa predisposto dal Tesoriere Regionale, da presentare per la
approvazione definitiva, attraverso il Tesoriere Nazionale del
Movimento Giovanile all'Amministratore Nazionale del Movimento
Politico Forza Italia;
c) determina sulla base dei deliberati congressuali le linee
politiche del Movimento.
È presieduto e convocato
dal Coordinatore Regionale.
È Composto dai Coordinatori
Provinciali/di Grande Città della Regione e da 15 membri eletti dal
Congresso Regionale.
Sono membri di diritto del
Comitato Regionale i soci eletti negli organismi rappresentativi
superiori delle Università della Regione di competenza.
I membri dell'Esecutivo
Regionale sono membri di diritto del Comitato.
Capo 3 - Gli organi e le
funzioni Nazionali
Art. 13 - Il Congresso
Nazionale
Il Congresso
Nazionale:
a) elegge il Coordinatore Nazionale
b) elegge 20 membri del Consiglio Nazionale
c) elegge 5 membri del Collegio Nazionale di Garanzia
d) elegge 6 membri dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale.
È convocato ogni 2 anni dal
Coordinatore Nazionale.
Vi partecipano:
a) i Coordinatori Regionali
b) i Coordinatori
Provinciali
c) i Coordinatori delle Grande Città
d) I delegati nazionali
eletti dai rispettivi Congressi Regionali
Il Coordinatore Nazionale
uscente che abbia compiuto il 28^ anno di età partecipa al
Congresso con diritto di voto.
Partecipano al Congresso con
diritto di voto i Responsabili Nazionali di Settore.
Il Congresso Nazionale è
convocato in via straordinaria su richiesta di almeno il 2/3 dei
membri del Consiglio Nazionale. La richiesta di convocazione deve
contenere l'esposizione degli argomenti da porre all'ordine del
giorno.
Art. 14 - Il Coordinatore
Nazionale
Il Coordinatore
Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale;
presiede e convoca il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di
Coordinamento Nazionale;
presenta semestralmente la relazione politico-organizzativa al
Consiglio Nazionale.
Partecipa di diritto al
Consiglio Nazionale del Movimento Politico Forza Italia e alla
Conferenza dei Coordinatori Regionali.
Art. 15 - L'Ufficio di
Coordinamento Nazionale
L'Ufficio di
Coordinamento Nazionale coadiuva il Coordinatore Nazionale ed è
formato da 13 membri:
a) il Coordinatore Nazionale;
b) 5 membri nominati dal Coordinatore Nazionale;
c) 6 membri eletti dal Congresso Nazionale;
d) il Tesoriere nominato dal Coordinatore Nazionale.
Il Coordinatore Nazionale
nomina, tra i membri di tale ufficio, uno o più Vice Coordinatori
ed i Responsabili dei principali settori (Scuola, Università,
Occupazione, Organizzazione, etc.) oltre al Tesoriere.
L'Ufficio di Coordinamento
Nazionale, per specifici temi o attività, può inoltre conferire
uno o più incarichi, con durata prefissata, di Responsabile
Nazionale di Progetto.
Art. 16 - Il Consiglio
Nazionale
Il Consiglio
Nazionale:
a) sovrintende all'attuazione delle direttive approvate dal
Congresso Nazionale,
b) approva la relazione politica semestrale del Coordinatore
Nazionale,
c) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche
destinate alla attività politica, secondo il budget di spesa
predisposto dal Tesoriere, da presentare per la approvazione
definitiva, all'amministratore Nazionale del Movimento Politico
Forza Italia;
d) determina sulla base dei deliberati congressuali le linee
politiche del Movimento.
È presieduto e convocato
dal Coordinatore Nazionale.
È composto dal Coordinatore
Nazionale, dai 20 Coordinatori Regionali e da 20 membri eletti dal
Congresso Nazionale.
I membri dell'Ufficio di
Coordinamento Nazionale sono membri di diritto del Consiglio
Nazionale.
Art. 17 - Il Collegio
Nazionale di Garanzia
Il Collegio
Nazionale di Garanzia è composto da 5 membri eletti dal Congresso
Nazionale e costituisce l'Organo di Garanzia dell'attuazione del
presente Regolamento. Il Collegio è competente a giudicare in primo
grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente
Regolamento.
Avverso alle decisioni del
Collegio Nazionale di Garanzia può essere presentato appello al
Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica
in ultima istanza.
Possono essere eletti membri
del Collegio Nazionale di Garanzia tutti i membri del Consiglio
Nazionale giunti al termine del mandato anche in caso di superamento
dei limiti d'età.
Art. 18 - I Responsabili
Nazionali di Progetto
L'Ufficio di
Coordinamento Nazionale può affidare l'approfondimento di temi
specifici di particolare rilevanza politica a singole persone che
potranno avvalersi di un gruppo di collaboratori utilizzando le
strutture del Movimento Giovanile; tali incarichi hanno durata
prefissata, di volta in volta rinnovabile dall'Ufficio di
Coordinamento Nazionale.
Sezione 3
Dimissioni, Rapporti con il Partito, Regolamenti, Incompatibilità,
Norme generali e di garanzia
Art. 19 - Le dimissioni del
Coordinatore
In caso di
dimissioni, il Coordinatore, a qualsiasi livello, è sostituito dal
suo Vice Coordinatore se è trascorso almeno un anno dall'elezione.
In caso diverso è indetto il Congresso straordinario per procedere
a nuova elezione.
Art. 20 - Incompatibilità
Gli incarichi nel
Movimento non possono essere ricoperti per più di 2 mandati.
Sono incompatibili tra loro, ad elezione o nomina avvenuta, i
diversi incarichi del Movimento Giovanile.
Art. 21 - Regolamento
autonomi
Gli Uffici di
Coordinamento Locali e Regionali possono prevedere incarichi
specifici secondo le esigenze locali. Ciascun ente può adottare, ai
fini organizzativi (convocazioni, O.d.G.) un proprio regolamento
interno, purché compatibile con il presente e con lo Statuto del
Movimento Politico Forza Italia.
Art. 22 - I Tesorieri
(Provinciali e di Grande Città, Regionali, Nazionali)
Le competenze dei
tesorieri a qualsiasi livello saranno espresse in apposito
regolamento redatto dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale, di
concerto con l'Amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza
Italia.
Art. 23 - Elezione degli
organi
a)
I candidati ai
ruoli di Coordinatore (Provinciale, di Grande Città, Regionale e
Nazionale) sono eletti con metodo maggioritario.
Ogni iscritto può
presentare la propria candidatura con le modalità determinate dal
regolamento del Congresso predisposto dall'Ufficio di Coordinamento
Nazionale e approvato dal Comitato di Presidenza di Forza Italia.
Il diritti di elettorato
passivo dei minorenni esclude la possibilità di candidarsi a
ricoprire i ruoli di Coordinatori.
È proclamato eletto alla
prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in
numero almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto. In mancanza si procede alla votazione di ballottaggio fra i
due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
La seconda votazione è
valida qualunque sia il numero dei votanti; è proclamato eletto
colui che ottiene la maggioranza dei voti.
b) I
candidati a membro dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale sono
eletti dal Congresso Nazionale in numero di 6.
I candidati a membro del
Comitato Regionale, Provinciale, di Grande Città sono eletti dal
rispettivo Congresso in numero di 15.
L'elezione si svolge con
voto di preferenza nominale su candidature individuali.
Le candidature devono essere
sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto nel
Congresso Provinciale/di Grande Città, da almeno il 20% nel
Congresso Regionale, da almeno il 30% nel Congresso Nazionale.
c) All'interno
dei Congressi Regionali risultano eletti, quali Delegati al
Congresso Nazionale, in numero corrispondente al numero delle
Provincie e delle Grande Città di ciascuna regione, e comunque in
numero non inferiore a due, i candidati a membro del Comitato
Regionale che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.
d) I
candidati a membro del Collegio Nazionale di Garanzia sono eletti
dal Congresso Nazionale in numero di 5. L'elezione si svolge con
voto di preferenza nominale su candidature individuali.
Nel caso in cui il candidato
sconfitto al ruolo di Coordinatore Nazionale, Regionale,
Provinciale/di Grande Città ottenga almeno il 35% dei suffragi, è
membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, del
Comitato Regionale, del Comitato Provinciale/di Grande Città.
Sezione 4
Norme di attuazione e
transitorie
Art. 1 - Incarichi fino alla
convocazione dei Congressi
All'entrata in
vigore del presente Regolamento e fino alla avvenuta elezione degli
Organi Nazionali da parte del Congresso, la reggenza provvisoria del
Movimento viene conferita da un Ufficio di Coordinamento Nazionale
che il Comitato di Presidenza del Movimento Politico Forza Italia dà
mandato di nominare al Coordinatore Nazionale del Movimento
Giovanile, di concerto con il Dirigente Nazionale di Forza Italia
per il settore Giovani.
L'Ufficio di Coordinamento
Nazionale provvisorio, oltre a svolgere i compiti di cui all'art.
15, provvede a garantire ed attuare tutte le fasi di preparazione al
Congresso Nazionale.
In sede locale sono
confermate, fino all'avvenuta elezione secondo quanto previsto dal
presente Regolamento, tutte le nomine provvisorie attualmente in
carica.
Eventuali nuove nomine in
sede locale dovranno essere approvate dall'Ufficio di Coordinamento
Nazionale su proposta del Coordinatore Nazionale.
Al fine di avviare l'attività
ufficiale del Movimento, il Coordinatore Nazionale ha mandato,
sentito il Dirigente Nazionale di Forza Italia, di nominare in via
provvisoria i Responsabili dei principali settori ed i Responsabili
Nazionali di Progetto.
Art. 2 - Convocazione dei
Congressi Regionali, Provinciali e di Grande Città
Il Congresso
Nazionale dovrà tenersi entro il 31 Marzo 1999.
I Congressi Provinciali/di
Grande Città e Regionali dovranno obbligatoriamente essersi già
svolti entro tale data.
In deroga a quanto previsto
dall'art. 1, IV comma del presente Regolamento, per il primo
Congresso Nazionale il diritti di elettorato attivo e passivo si
acquisiscono con decorrenza immediata a partire dalla data
d'iscrizione al Movimento.
Art. 3 - Entrata in vigore
Il presente
Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato di
Presidenza di Forza Italia.