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Il Regolamento
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Regolamento Forza Italia Giovani

Congressi locali
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Congresso Nazionale
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Regolamento Congresso Nazionale


Statuti, regolamenti, documenti organizzativi -
Il Regolamento di Forza Italia Giovani

Sezione 1
Appartenenza all'organizzazione giovanile - Diritto elettorale

Art. 1 - Soci
Forza Italia Giovani per la Libertà è l'organizzazione giovanile del Movimento Politico Forza Italia, di cui è struttura interna (art. 70 Statuto).

Ne fanno parte tutti i soci del Movimento Politico Forza Italia di età compresa fra 14 e 28 anni (compiuti).

L'appartenenza all'organizzazione giovanile comporta l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo con riferimento agli organi descritti nel presente regolamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia, il diritto di elettorato attivo (ovvero il diritto di voto) e il diritto di elettorato passivo (ovvero il diritto di assumere cariche elettive), si acquisiscono il primo trascorso tre mesi ed il secondo trascorsi sei mesi dall'adesione.

Coloro che compiono il 28° anno di età mentre ricoprono una carica elettiva, la mantengono fino al termine del mandato.

Sezione 2
Gli organi e le funzioni

Art. 2 - Organi locali (Provincie - Grandi Città)
A) Sono organi Provinciali:
1) il Congresso Provinciale,
2) il Coordinatore Provinciale,
3) il Comitato Provinciale.

B) Sono organi della Grande Città:
1) il Congresso della Grande Città,
2) il Coordinatore della Grande Città,
3) il Comitato della Grande Città.

Art. 3 - Organi regionali
Sono organi Regionali:
1) il Congresso Regionale,
2) il Coordinatore Regionale,
3) il Comitato Regionale.

Art. 4 - Organi nazionali
Sono organi Nazionali:
1) il Congresso Nazionale,
2) il Coordinatore Nazionale,
3) l'Ufficio di Coordinamento Nazionale,
4) il Consiglio Nazionale,
5) il Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 5 - Validità delle delibere
Salvo che sia diversamente disposto:
a) gli organi collegiali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto;
b) le assemblee e le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Capo 1 - Gli organi e le funzioni locali

Art. 6 - Il livello locale
Provincie e Grandi Città (art. 30 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia) costituiscono il livello locale di base, in cui sono esercitati i diritti di elettorato attivo e passivo.

Agli organi delle Grandi Città è conferita competenza per ciò che riguarda le zone comprese nell'aerea del comune della Grande Città.

Agli organi provinciali è conferita competenza per ciò che riguarda le zone della Provincia non comprese nel territorio della Grande Città.

Nei Collegi (come definiti all'art. 30 dello Statuto del Movimento Politico Forza Italia), nei Comuni e nelle Circoscrizioni comprese nelle Grande Città, le funzioni organizzative sono attribuite a Delegati nominati, di concerto con il Coordinatore Regionale, dal Coordinatore Provinciale (per i Collegi e i Comuni) e dal Coordinatore di Grande Città (per le Circoscrizioni).

Art. 7 - I Congressi Provinciali e di Grande Città
Il Congresso Provinciale/di Grande Città si svolge ogni due anni e:
a) elegge il Coordinatore Provinciale/di Grande Città
b) elegge i 15 membri del Comitato Provinciale/di Grande Città

Partecipano al Congresso Provinciale/di Grande Città tutti i soci iscritti nella Provincia o nella Grande Città.

Il Coordinatore che abbia compiuto il 28° anno di età partecipa al Congresso con diritto di voto.

Art. 8 - Il Coordinatore Provinciale e di Grande Città
Il Coordinatore Provinciale/di Grande Città è eletto dal Congresso.

Il Coordinatore Provinciale/di Grande Città:
presiede e convoca il Comitato Provinciale/di Grande Città;
presenta annualmente la relazione politico-organizzativa al Comitato Provinciale/di Grande Città;
è membro di diritto del Congresso Nazionale del Movimento Giovanile.

Partecipa al Comitato del Movimento Politico Forza Italia al livello territoriale corrispondente.

Il Coordinatore nomina un Esecutivo Provinciale/di Grande Città, composto dai Responsabili dei principali settori (Scuola, Università, Occupazione, Organizzazione, Tesoreria, etc.).

Art. 9 - Il Comitato Provinciale e di Grande Città
Il Comitato Provinciale e di Grande Città:
a) approva la relazione politica annuale del Coordinatore Provinciale/di Grande Città;
b) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate all'attività politica locale, secondo il budget di spesa predisposto dal Tesoriere Provinciale/di Grande Città, da presentare per la approvazione definitiva, attraverso il Tesoriere Nazionale del Movimento Giovanile all'Amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza Italia;
c) determina, sulla base dei deliberati Congressuali, le linee politiche del Movimento.

È presieduto e convocato dal Coordinatore Provinciale/di Grande Città.

È composto dal Coordinatore Provinciale/di Grande Città e da 15 membri eletti dal Congresso.

Sono membri di diritto del Comitato Provinciale/di Grande Città i soci eletti negli organismi rappresentativi delle Scuole e delle Università della Provincia/Grande Città di competenza.

I membri dell'Esecutivo Provinciale/di Grande Città sono membri di diritto del Comitato.

Capo 2 - Gli organi e le funzioni Regionali

Art. 10 - Il Congresso Regionale
Il Congresso Regionale ha luogo ogni due anni:
a) elegge 15 membri del Comitato Regionale
b) elegge il Coordinatore Regionale;
c) elegge la relativa quota dei delegati regionali al Congresso Nazionale.

Partecipano al Congresso Regionale i Coordinatori Provinciali e di Grande Città e i 15 membri dei Comitati Provinciali e di Grande Città della Regione, eletti dai rispettivi Congressi.

Il Coordinatore uscente che abbia compiuto il 28^ anno di età partecipa al Congresso con diritto di voto.

Art. 11 - Il Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Regionale:
presiede e convoca il Comitato Regionale;
promuove l'azione dei livelli locali;
presenta annualmente la relazione politico-organizzativa al Comitato Regionale;
è membro di diritto del Consiglio Nazionale del Movimento Giovanile.

Partecipa al Comitato Regionale del Movimento Politico.

Il Coordinatore nomina un Esecutivo Regionale composto dai Responsabili dei principali settori (Scuola, Università, Occupazione, Organizzazione, Tesoreria, etc.).

Art. 12 - Il Comitato Regionale
Consiglio Regionale:
a) approva la relazione politica annuale del Coordinatore Regionale;
b) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate alla attività politica regionale, secondo il budget di spesa predisposto dal Tesoriere Regionale, da presentare per la approvazione definitiva, attraverso il Tesoriere Nazionale del Movimento Giovanile all'Amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza Italia;
c) determina sulla base dei deliberati congressuali le linee politiche del Movimento.

È presieduto e convocato dal Coordinatore Regionale.

È Composto dai Coordinatori Provinciali/di Grande Città della Regione e da 15 membri eletti dal Congresso Regionale.

Sono membri di diritto del Comitato Regionale i soci eletti negli organismi rappresentativi superiori delle Università della Regione di competenza.

I membri dell'Esecutivo Regionale sono membri di diritto del Comitato.

Capo 3 - Gli organi e le funzioni Nazionali

Art. 13 - Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale:
a) elegge il Coordinatore Nazionale
b) elegge 20 membri del Consiglio Nazionale
c) elegge 5 membri del Collegio Nazionale di Garanzia
d) elegge 6 membri dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

È convocato ogni 2 anni dal Coordinatore Nazionale.

Vi partecipano:
a) i Coordinatori Regionali
b) i Coordinatori Provinciali
c) i Coordinatori delle Grande Città
d) I delegati nazionali eletti dai rispettivi Congressi Regionali

Il Coordinatore Nazionale uscente che abbia compiuto il 28^ anno di età partecipa al Congresso con diritto di voto.

Partecipano al Congresso con diritto di voto i Responsabili Nazionali di Settore.

Il Congresso Nazionale è convocato in via straordinaria su richiesta di almeno il 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale. La richiesta di convocazione deve contenere l'esposizione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 14 - Il Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale;
presiede e convoca il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Coordinamento Nazionale;
presenta semestralmente la relazione politico-organizzativa al Consiglio Nazionale.

Partecipa di diritto al Consiglio Nazionale del Movimento Politico Forza Italia e alla Conferenza dei Coordinatori Regionali.

Art. 15 - L'Ufficio di Coordinamento Nazionale
L'Ufficio di Coordinamento Nazionale coadiuva il Coordinatore Nazionale ed è formato da 13 membri:
a) il Coordinatore Nazionale;
b) 5 membri nominati dal Coordinatore Nazionale;
c) 6 membri eletti dal Congresso Nazionale;
d) il Tesoriere nominato dal Coordinatore Nazionale.

Il Coordinatore Nazionale nomina, tra i membri di tale ufficio, uno o più Vice Coordinatori ed i Responsabili dei principali settori (Scuola, Università, Occupazione, Organizzazione, etc.) oltre al Tesoriere.

L'Ufficio di Coordinamento Nazionale, per specifici temi o attività, può inoltre conferire uno o più incarichi, con durata prefissata, di Responsabile Nazionale di Progetto.

Art. 16 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale:
a) sovrintende all'attuazione delle direttive approvate dal Congresso Nazionale,
b) approva la relazione politica semestrale del Coordinatore Nazionale,
c) delibera in relazione all'utilizzo delle risorse economiche destinate alla attività politica, secondo il budget di spesa predisposto dal Tesoriere, da presentare per la approvazione definitiva, all'amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza Italia;
d) determina sulla base dei deliberati congressuali le linee politiche del Movimento.

È presieduto e convocato dal Coordinatore Nazionale.

È composto dal Coordinatore Nazionale, dai 20 Coordinatori Regionali e da 20 membri eletti dal Congresso Nazionale.

I membri dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Il Collegio Nazionale di Garanzia
Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da 5 membri eletti dal Congresso Nazionale e costituisce l'Organo di Garanzia dell'attuazione del presente Regolamento. Il Collegio è competente a giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento.

Avverso alle decisioni del Collegio Nazionale di Garanzia può essere presentato appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in ultima istanza.

Possono essere eletti membri del Collegio Nazionale di Garanzia tutti i membri del Consiglio Nazionale giunti al termine del mandato anche in caso di superamento dei limiti d'età.

Art. 18 - I Responsabili Nazionali di Progetto
L'Ufficio di Coordinamento Nazionale può affidare l'approfondimento di temi specifici di particolare rilevanza politica a singole persone che potranno avvalersi di un gruppo di collaboratori utilizzando le strutture del Movimento Giovanile; tali incarichi hanno durata prefissata, di volta in volta rinnovabile dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Sezione 3
Dimissioni, Rapporti con il Partito, Regolamenti, Incompatibilità, Norme generali e di garanzia

Art. 19 - Le dimissioni del Coordinatore
In caso di dimissioni, il Coordinatore, a qualsiasi livello, è sostituito dal suo Vice Coordinatore se è trascorso almeno un anno dall'elezione. In caso diverso è indetto il Congresso straordinario per procedere a nuova elezione.

Art. 20 - Incompatibilità
Gli incarichi nel Movimento non possono essere ricoperti per più di 2 mandati.
Sono incompatibili tra loro, ad elezione o nomina avvenuta, i diversi incarichi del Movimento Giovanile.

Art. 21 - Regolamento autonomi
Gli Uffici di Coordinamento Locali e Regionali possono prevedere incarichi specifici secondo le esigenze locali. Ciascun ente può adottare, ai fini organizzativi (convocazioni, O.d.G.) un proprio regolamento interno, purché compatibile con il presente e con lo Statuto del Movimento Politico Forza Italia.

Art. 22 - I Tesorieri (Provinciali e di Grande Città, Regionali, Nazionali)
Le competenze dei tesorieri a qualsiasi livello saranno espresse in apposito regolamento redatto dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale, di concerto con l'Amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza Italia.

Art. 23 - Elezione degli organi
a)
  I candidati ai ruoli di Coordinatore (Provinciale, di Grande Città, Regionale e Nazionale) sono eletti con metodo maggioritario.

Ogni iscritto può presentare la propria candidatura con le modalità determinate dal regolamento del Congresso predisposto dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale e approvato dal Comitato di Presidenza di Forza Italia.

Il diritti di elettorato passivo dei minorenni esclude la possibilità di candidarsi a ricoprire i ruoli di Coordinatori.

È proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In mancanza si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; è proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti.

b) I candidati a membro dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di 6.

I candidati a membro del Comitato Regionale, Provinciale, di Grande Città sono eletti dal rispettivo Congresso in numero di 15.

L'elezione si svolge con voto di preferenza nominale su candidature individuali.

Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto nel Congresso Provinciale/di Grande Città, da almeno il 20% nel Congresso Regionale, da almeno il 30% nel Congresso Nazionale.

c) All'interno dei Congressi Regionali risultano eletti, quali Delegati al Congresso Nazionale, in numero corrispondente al numero delle Provincie e delle Grande Città di ciascuna regione, e comunque in numero non inferiore a due, i candidati a membro del Comitato Regionale che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.

d) I candidati a membro del Collegio Nazionale di Garanzia sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di 5. L'elezione si svolge con voto di preferenza nominale su candidature individuali.

Nel caso in cui il candidato sconfitto al ruolo di Coordinatore Nazionale, Regionale, Provinciale/di Grande Città ottenga almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale/di Grande Città.

Sezione 4

Norme di attuazione e transitorie

Art. 1 - Incarichi fino alla convocazione dei Congressi
All'entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla avvenuta elezione degli Organi Nazionali da parte del Congresso, la reggenza provvisoria del Movimento viene conferita da un Ufficio di Coordinamento Nazionale che il Comitato di Presidenza del Movimento Politico Forza Italia dà mandato di nominare al Coordinatore Nazionale del Movimento Giovanile, di concerto con il Dirigente Nazionale di Forza Italia per il settore Giovani.

L'Ufficio di Coordinamento Nazionale provvisorio, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 15, provvede a garantire ed attuare tutte le fasi di preparazione al Congresso Nazionale.

In sede locale sono confermate, fino all'avvenuta elezione secondo quanto previsto dal presente Regolamento, tutte le nomine provvisorie attualmente in carica.

Eventuali nuove nomine in sede locale dovranno essere approvate dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinatore Nazionale.

Al fine di avviare l'attività ufficiale del Movimento, il Coordinatore Nazionale ha mandato, sentito il Dirigente Nazionale di Forza Italia, di nominare in via provvisoria i Responsabili dei principali settori ed i Responsabili Nazionali di Progetto.

Art. 2 - Convocazione dei Congressi Regionali, Provinciali e di Grande Città
Il Congresso Nazionale dovrà tenersi entro il 31 Marzo 1999.

I Congressi Provinciali/di Grande Città e Regionali dovranno obbligatoriamente essersi già svolti entro tale data.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1, IV comma del presente Regolamento, per il primo Congresso Nazionale il diritti di elettorato attivo e passivo si acquisiscono con decorrenza immediata a partire dalla data d'iscrizione al Movimento.

Art. 3 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

 


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