Art.1 - Modalità di
Convocazione
L'Ufficio di Coordinamento Nazionale convoca con un anticipo non
inferiore a 15 giorni (fa fede la data del timbro postale di
partenza) il Congresso Nazionale (in seguito definito soltanto 'Congresso'),
tramite avviso scritto e personale ai partecipanti, indicante data,
orario, luogo di svolgimento del Congresso, numero delle firme
necessarie per la presentazione delle candidature e ordine del
giorno.
Art. 2 - Esercizio dei
diritti associativi
Partecipano al Congresso e possono esercitare il diritto di
elettorato attivo e passivo, a norma dello Statuto di Forza Italia e
del 'Regolamento di Forza Italia Giovani', i Coordinatori Regionali,
Provinciali o di Grande Città eletti dai rispettivi Congressi, e i
membri dei Comitati Regionali individuati come Delegati Nazionali
secondo le norme del 'Regolamento dei Congressi Regionali di Forza
Italia Giovani'.
Partecipano al Congresso,
con diritto di elettorato attivo e passivo, il Coordinatore
Nazionale uscente e i membri uscenti dell'Ufficio di Coordinamento
Nazionale alla data di chiusura della campagna di adesioni del
Movimento Politico ultima scorsa; coloro che fra questi hanno
compiuto il 29° anno di età si intendono titolari del solo diritto
di elettorato attivo.
Partecipano al Congresso i
Coordinatori Regionali uscenti non riconfermati in sede di Congresso
Regionale, anche qualora abbiano compiuto il 29° anno di età. I
Coordinatori Regionali uscenti e i membri uscenti dell'Ufficio di
Coordinamento Nazionale che abbiano compiuto il 29° anno di età si
intendono pienamente titolari del diritto di elettorato attivo, e
titolari del diritto di elettorato passivo limitatamente alla carica
di membro del Collegio Nazionale di Garanzia.
Gli elenchi necessari per la
convocazione degli aventi diritto verranno predisposti dall'Ufficio
di Coordinamento Nazionale sulla base dei risultati acquisiti dei
Congressi regionali e approvati dall'Ufficio di Coordinamento
Nazionale.
Il diritto di elettorato
passivo dei minorenni esclude la candidatura alla carica di
Coordinatore Nazionale.
Art. 3 - Presidenza e
apertura del Congresso
All'apertura dei lavori il Congresso insedia su proposta
dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale il Presidente del Congresso;
il Presidente del Congresso insedia l'Ufficio di Presidenza del
Congresso, il Presidente ed i membri della Commissione elettorale.
La Presidenza del Congresso
fissa i termini per le iscrizioni a parlare e per la presentazione
degli ordini del giorno, delle mozioni e delle candidature,
determina la durata degli interventi, dichiara la regolarità e
l'ammissibilità degli ordini del giorno e delle mozioni, comunica i
risultati delle votazioni, proclama gli eletti.
Art. 4 - Commissione
elettorale
La Commissione elettorale accerta la regolarità degli accrediti
ai delegati, ed il suo Presidente comunica alla Presidenza del
Congresso il numero definitivo dei delegati con diritto di voto. La
Commissione decide su eventuali contestazioni e ricorsi in merito
alla titolarità dei partecipanti al Congresso; sono ammissibili
solo i ricorsi presentati direttamente da chi è titolare di un
diritto soggettivo.
La Commissione elettorale
verifica che le candidature siano state depositate nei termini
stabiliti dalla Presidenza e siano corredate dal prescritto numero
di sottoscrizioni; comunica alla Presidenza del Congresso le
candidature valide pervenute; costituisce i seggi elettorali per le
votazioni, e ne controlla il regolare svolgimento; comunica alla
Presidenza del Congresso i risultati delle votazioni.
Art. 5 - Ordini del
giorno e mozioni
L'ordine del giorno è un documento che indica una linea di
condotta su un aspetto specifico della politica nazionale; deve
essere sottoscritto da almeno 50 partecipanti al Congresso. Ciascun
partecipante al Congresso può presentare un solo ordine del giorno,
e può sottoscriverne più di uno. Gli ordini del giorno si votano
per alzata di mano. La Presidenza del Congresso può rinviare, per
una più approfondita trattazione, gli ordini del giorno al
Consiglio Nazionale, che li esamina nella sua prima riunione.
La mozione politica è un
documento di carattere generale sull'indirizzo programmatico; deve
essere sottoscritta da almeno 80 partecipanti al Congresso. Ciascun
partecipante al Congresso può presentare o sottoscrivere una sola
mozione. La mozione è approvata per alzata di mano.
Art. 6 - Modalità di
presentazione delle candidature
Le candidature devono essere presentate entro il termine
indicato dalla Presidenza del Congresso.
La candidatura a
Coordinatore Nazionale deve essere sottoscritta da almeno un terzo
degli aventi diritto al voto. Se una candidatura è sottoscritta da
più di due terzi degli aventi diritto al voto, s'intende accettata
quale candidatura unica alla carica di Coordinatore Nazionale, e
preclude pertanto l'accettazione di altre candidature a tale carica.
La candidatura a membro
dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale deve essere sottoscritta da
almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
La candidatura a Consigliere
Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 5 partecipanti al
Congresso, o comunque dalla totalità dei rappresentanti di una
specifica regione.
Sono eleggibili alla carica
di membro del Collegio Nazionale di Garanzia, oltre ai titolari del
pieno diritto di elettorato passivo, i Coordinatori Regionali giunti
al termine del mandato, così come i membri uscenti dell'Ufficio di
Coordinamento Nazionale, anche in caso di superamento dei limiti di
età. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli
aventi diritto al voto.
Ogni avente diritto al voto
può sottoscrivere più di una candidatura, ma in numero non
superiore agli eligendi per ciascuna elezione; ogni partecipante
titolare di elettorato passivo può presentare la propria
candidatura ad uno solo degli organi eligendi.
Art. 7 - Riconoscimento
elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente
attraverso l'esibizione di un documento di identificazione
personale, valido ai sensi di legge.
Art. 8 - Votazioni
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Tutte le
votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Art. 9 - Organi eligendi
Il Congresso elegge:
- il Coordinatore Nazionale;
- sei membri dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale;
- venti Consiglieri Nazionali;
- cinque membri del Collegio Nazionale di Garanzia.
Art. 10 - Modalità di
votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo
fra i candidati alla carica di Coordinatore Nazionale, secondo
quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. È
proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia
ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza
assoluta del numero degli aventi diritto al voto secondo i dati
elettorali comunicati dalla Commissione elettorale alla Presidenza
del Congresso. In mancanza si procede contestualmente alla votazione
di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti, secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia
Giovani'. Nel caso in cui il candidato sconfitto al ruolo di
Coordinatore Nazionale ottenga almeno il 35% dei suffragi, è membro
di diritto dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale.
Per l'elezione dell'Ufficio
di Coordinamento Nazionale l'elettore può indicare fino a 6
candidati.
Per l'elezione del Consiglio
Nazionale l'elettore può indicare un solo candidato.
Per l'elezione del Collegio
Nazionale di Garanzia l'elettore può indicare fino a 5 candidati.
Vengono eletti coloro che
conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti
disponibili. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di
iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale
l'anzianità anagrafica.
I seggi restano aperti per
almeno 3 ore; il Presidente del Congresso comunica all'Assemblea
l'orario di apertura e chiusura dei seggi.
Art. 11 - Competenza in
caso di controversie
È competente a
giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto
l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento
Nazionale. Avverso alle decisioni dell'Ufficio di Coordinamento
Nazionale può essere presentato appello al Collegio Nazionale di
Garanzia, e avverso alle decisioni di quest'ultimo al Collegio
Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in terza
ed ultima istanza.
Art. 12 - Incompatibilità
Nel caso in cui un
Coordinatore Provinciale o di Grande Città venga eletto a livello
nazionale, si verifica la decadenza dalla carica precedentemente
ricoperta, che viene assunta dal Vice-Coordinatore Provinciale, di
Grande Città o Regionale.
Nel caso in cui un membro
del Comitato Regionale delegato al Congresso Nazionale sia eletto a
livello nazionale, si verifica la decadenza dalla carica
precedentemente ricoperta, che viene assunta dal più votato dei non
eletti in sede congressuale alla carica di membro del Comitato
Regionale. Ove non dovessero esservi membri non eletti, il membro
supplente è nominato dal Coordinatore Regionale, sentito l'Ufficio
di Coordinamento Nazionale.
Nel caso in cui un
Coordinatore Regionale sia eletto a livello nazionale, si verifica
entro un mese dall'elezione la decadenza dalla carica
precedentemente ricoperta, che viene assunta dal Vice-Coordinatore
Regionale. Nel caso in cui non sia stato nominato un
Vice-Coordinatore Regionale, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale ha
la facoltà di nominare un Commissario.
In caso di dimissioni si
applicano le norme previste dal 'Regolamento di Forza Italia
Giovani'.