Art. 1 - Modalità di
convocazione
Il Coordinatore Provinciale o Cittadino convoca con avviso scritto e
personale ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 15 giorni
(fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso
Provinciale o di Grande Città (di seguito definito soltanto 'Congresso')
secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed
approvato dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.
La convocazione dovrà
contenere, oltre alla data, l'orario e il luogo di svolgimento del
Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la
presentazione delle candidature e dell'ordine del giorno.
La convocazione dovrà
inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di
chiusura dei seggi elettorali.
Il Congresso può svolgersi
nelle Provincie/Grandi Città nelle quali il numero dei soci del
Movimento Politico Forza Italia che fanno parte di Forza Italia
Giovani per la Libertà a norma dell'art. 70 dello Statuto è, alla
data di convocazione, almeno superiore a trenta.
Art. 2 - Esercizio dei
diritti associativi
Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a
norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza
Italia Giovani', tutti i soci compresi tra i 14 e i 28 anni compiuti
la cui domanda di adesione sia pervenuta all'Ufficio Nazionale Soci
entro il 15 ottobre p.v.
Gli elenchi necessari per la
convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori
Regionali e Provinciali o di Grande Città dall'Ufficio di
Coordinamento Nazionale.
Art. 3 - Presidenza
Congressi - Seggi elettorali
Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dall'Ufficio di
Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinatore Regionale.
All'apertura dei lavori il
Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea congressuale, nel quale è inoltre membro
di diritto il Coordinatore Provinciale/Cittadino del Movimento
Politico Forza Italia.
Il Presidente del Congresso
e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea procederà quindi alla
costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni
di voto proponendo al Congresso i nominativi dei Presidenti e degli
Scrutatori.
Art. 4 - Modalità di
presentazione candidature
Ciascuna candidatura a Coordinatore Provinciale o di Grande Città,
sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto
(approssimati per eccesso), oppure 200 soci, deve essere depositata
presso la sede regionale del Movimento ed indirizzata al
Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo
svolgimento del Congresso.
Le candidature a membri del
Comitato Provinciale o di Grande Città devono essere sottoscritte
da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, e devono essere
depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzate al
Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo
svolgimento del Congresso.
Ogni socio può
sottoscrivere una sola candidatura per ciascuna carica eligenda.
Le firme devono essere
accompagnate dalla registrazione di un documento valido ai sensi di
legge.
Art. 5 - Tempi di
apertura dei seggi elettorali
Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a
consentire l'esercizio del diritto di voto agli aventi diritto, in
considerazione del loro numero.
In ogni caso, nei Congressi
nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà
essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 8 ore, anche se
non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare
unitamente alle date di svolgimenti dei Congressi con i Coordinatori
Regionali.
Art. 6 - Riconoscimento
elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso
l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai
sensi di legge.
Art. 7 - Votazioni
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Art. 8 - Modalità di
votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo
fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale o Cittadino,
secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.
È proclamato eletto alla
prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in
numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei votanti. In
mancanza si procede contestualmente alla votazione di ballottaggio
fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,
secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.
Nel caso in cui il candidato
sconfitto al ruolo di Coordinatore Provinciale o Cittadino ottenga
almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto del Comitato
Provinciale/di Grande Città.
Per l'elezione dei Comitati
Provinciali e Cittadini l'elettore può indicare fino a 3 candidati.
Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino
a copertura dei posti disponibili.
In caso di parità di voti,
prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di
ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
Art. 9 - Competenza in
caso di controversie
È competente a
giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto
l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento
Nazionale.
Avverso alle decisioni
dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato
appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico,
che giudica in ultima istanza.