Art.1 - Modalità di
Convocazione
Il Coordinatore Regionale convoca con un anticipo non inferiore
a 5 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) il
Congresso Regionale (in seguito definito soltanto 'Congresso'),
tramite avviso scritto e personale ai Coordinatori Provinciali o di
Grande Città e ai membri dei Comitati Provinciali o di Grande Città
eletti dai rispettivi congressi, secondo un calendario predisposto
dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale sentiti i Coordinatori
Regionali.
La convocazione dovrà
contenere, oltre alla data, l'orario e il luogo di svolgimento del
Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la
presentazione delle candidature e l'ordine del giorno.
La convocazione dovrà
inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di
chiusura dei seggi elettorali.
Il Congresso può svolgersi
nelle Regioni in cui, pur in assenza del raggiungimento del quorum
di adesione in alcune Provincie, si siano già celebrati almeno due
Congressi Provinciali o di Grande Città, secondo quanto disposto
dal 'Regolamento dei Congressi Provinciali o di Grande Città di
Forza Italia Giovani'.
Art. 2 - Esercizio dei
diritti associativi
Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a
norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza
Italia Giovani', i Coordinatori Provinciali o di Grande Città e i
membri dei Comitati Provinciali o di Grande Città eletti dai
rispettivi Congressi (Provinciali e di Grande Città).
Partecipano al Congresso
Regionale con diritto di elettorato attivo e passivo i Coordinatori
Regionali uscenti. Hanno il solo diritto di elettorato attivo i
Coordinatori Regionali uscenti i quali abbiano compiuto il 29° anno
di età prima del 15 ottobre 1998.
Gli elenchi necessari per la
convocazione degli aventi diritto verranno predisposti dal
Coordinatore Regionale uscente o dal Commissario sulla base dei
risultati acquisiti dei Congressi Provinciali o di Grande Città e
approvati dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.
Art. 3 - Presidenza
Congressi - Seggi elettorali
Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dall'Ufficio di
Coordinamento Nazionale sentito il Coordinatore Regionale o il
Commissario.
All'apertura dei lavori il
Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea congressuale, nel quale è inoltre membro
di diritto il Coordinatore Regionale del Movimento Politico Forza
Italia.
Il Presidente del Congresso
e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea procederà quindi alla
costituzione dei seggi necessari, nel numero di un seggio se il
numero degli aventi diritto al voto è inferiore a 100, nel numero
di due seggi se il numero degli aventi diritto è pari o superiore a
100, proponendo al Congresso i nominativi dei Presidenti e degli
Scrutatori.
Art. 4 - Modalità di
presentazione candidature
a) Ciascuna candidatura a Coordinatore Regionale, sottoscritta
da almeno il 20% degli aventi diritto al voto (approssimati per
eccesso), oppure 30 aventi diritto, deve essere inviata presso la
sede nazionale del Movimento ed indirizzata al Coordinatore
Nazionale di Forza Italia Giovani e depositata in originale al
Coordinatore Regionale presso la sede regionale del Movimento, con
almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso.
Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura
alla carica di Coordinatore Regionale. Il diritto di elettorato
passivo dei minorenni esclude la possibilità di candidarsi a
ricoprire il ruolo di Coordinatore Regionale, secondo quanto
previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.
b) Le candidature a membri del
Comitato Regionale devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli
aventi diritto al voto (approssimati per eccesso), oppure 15 aventi
diritto, e devono essere depositate presso la sede nazionale del
Movimento ed indirizzate al Coordinatore Nazionale di Forza Italia
Giovani e depositate in originale al Coordinatore Regionale presso
la sede regionale del Movimento, con almeno 48 ore di anticipo
rispetto allo svolgimento del Congresso. Ogni avente diritto al voto
può sottoscrivere più di una candidatura, ma in numero non
superiore a quella degli eligendi per ciascuna elezione. Le firme
devono essere accompagnate dalla registrazione di un documento
valido ai sensi di legge.
Art. 5 - Modalità di
determinazione dei Delegati al Congresso Nazionale
In aggiunta ai Delegati di diritto ai sensi del 'Regolamento di
Forza Italia Giovani', il numero di Delegati al Congresso Nazionale
che vengono espressi dal Congresso Regionale è pari al numero delle
Provincie e delle Grandi Città presenti nella regione, e comunque
non è inferiore a due.
Risultano eletti quali
Delegati al Congresso Nazionale i candidati a membro del Comitato
Regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a
copertura dei posti disponibili.
Art. 6 - Tempi di
apertura dei seggi elettorali
Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a
consentire l'esercizio del diritto di voto agli aventi diritto, in
considerazione del loro numero.
In ogni caso, nei Congressi
nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 150, dovrà
essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, anche se
non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare
unitamente alle date di svolgimento dei Congressi con l'Ufficio di
Coordinamento Nazionale.
Art. 7 - Riconoscimento
elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente
attraverso l'esibizione di un documento di identificazione
personale, valido ai sensi di legge.
Art. 8 - Votazioni
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Art. 9 - Modalità di
votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo
fra i candidati alla carica di Coordinatore Regionale, secondo
quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. È
proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia
ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza
assoluta dei votanti.
In mancanza si procede
contestualmente alla votazione di ballottaggio fra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo le norme del
'Regolamento di Forza Italia Giovani'. Nel caso in cui il candidato
sconfitto al ruolo di Coordinatore Regionale ottenga almeno il 35%
dei suffragi, è membro di diritto del Comitato Regionale.
Per l'elezione del Comitato
Regionale l'elettore può indicare fino a 5 candidati. Vengono
eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a
copertura dei posti disponibili.
In caso di parità di voti,
prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di
ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
Art. 10 - Competenza in
caso di controversie
È competente a
giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto
l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento
Nazionale.
Avverso alle decisioni
dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato
appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico,
che giudica in ultima istanza.
Art. 11 - Incompatibilità
Nel caso in cui un
Coordinatore Provinciale o di Grande Città venga eletto a livello
regionale (Coordinatore o membro del Comitato Regionale), si
verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta che
viene assunta dal Vice Coordinatore Provinciale o di Grande Città.
Nel caso in cui un membro
del Comitato Provinciale o di Grande Città sia eletto a livello
regionale (Coordinatore o membro del Comitato Regionale), si
verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta che
viene assunta dal più votato tra i non eletti, in sede
congressuale, alla carica di membro del Comitato Provinciale o di
Grande Città. In caso di mancanza, il membro supplente è nominato
dal Coordinatore Regionale sentito il Coordinatore Provinciale o di
Grande Città.
In caso di dimissioni si
applicano invece le norme previste dal 'Regolamento di Forza Italia
Giovani'.